Art. 40 · Attività di ricerca e di rilievi
ConvenzioneSez. 2

Art. 40

53 / 455

Attività di ricerca e di rilievi

In vigore dal 20 dic 1994
Attività di ricerca e di rilievi Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unità idrografiche e di ricerca marine, non possono eseguire alcuna attività di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-40