Art. 232 · Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione
ConvenzioneSez. 7

Art. 232

279 / 455

Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilità di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-232