ConvenzioneSez. 6

Art. 216

Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione

In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione 1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati: a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale; b) dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri; c) da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o presso le installazioni per l'omaggio situate al largo. 2. Nessuno Stato è obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato già iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-216

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Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione (Art. 216 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo