ConvenzioneSez. 6

Art. 213

Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre.

In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all', e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-213

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Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. (Art. 213 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo