Convenzione›Sez. 6
Art. 213
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre.
In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre.
Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all', e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-213