ConvenzioneSez. 5

Art. 209

Inquinamento da attività condotte nell'Area

In vigore dal 20 dic 1994
Inquinamento da attività condotte nell'Area 1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure internazionali, conformemente alla Parte XI, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area. Tali norme, regolamenti e procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo gli inquinamenti dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorità. Tali leggi e regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti e procedure di cui al numero 1.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-209

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Inquinamento da attività condotte nell'Area (Art. 209 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo