ConvenzioneSez. 4

Art. 204

Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento

In vigore dal 20 dic 1994
Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-204

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Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento (Art. 204 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo