Convenzione›Sez. 3
Art. 202
Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo
In vigore dal 20 dic 1994
Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo
Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali,
a) promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel:
i) formare il loro personale scientifico e tecnico;
ii) favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali.
iii) fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie;
iv) potenziare la loro capacità di produrre autonomamente tale strumentazione;
v) offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere;
b) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti più gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino;
c) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-202