ConvenzioneSez. 3

Art. 202

Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo

In vigore dal 20 dic 1994
Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a) promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel: i) formare il loro personale scientifico e tecnico; ii) favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali. iii) fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie; iv) potenziare la loro capacità di produrre autonomamente tale strumentazione; v) offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere; b) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti più gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino; c) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-202

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Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo (Art. 202 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo