Convenzione›Parte XII
Art. 198
Notifica di danni imminenti o in atto
In vigore dal 20 dic 1994
Notifica di danni imminenti o in atto
Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-198