ConvenzioneParte XII

Art. 197

Cooperazione a livello mondiale o regionale

In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione a livello mondiale o regionale Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente Convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-197

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Cooperazione a livello mondiale o regionale (Art. 197 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo