Convenzione›Parte XII
Art. 197
Cooperazione a livello mondiale o regionale
In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione a livello mondiale o regionale
Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente Convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-197