Convenzione›Parte XII
Art. 201
Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente
In vigore dal 20 dic 1994
Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente
Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all', gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-201