ConvenzioneParte XII

Art. 201

Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente

In vigore dal 20 dic 1994
Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all', gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-201

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Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente (Art. 201 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo