ConvenzioneSez. 4

Art. 205

Pubblicazione di rapporti

In vigore dal 20 dic 1994
Pubblicazione di rapporti Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all', oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-205

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Pubblicazione di rapporti (Art. 205 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo