Convenzione›Sez. 4
Art. 205
139 / 455Pubblicazione di rapporti
In vigore dal 20 dic 1994
Pubblicazione di rapporti
Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all', oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-205