Art. 205 · Pubblicazione di rapporti
ConvenzioneSez. 4

Art. 205

139 / 455

Pubblicazione di rapporti

In vigore dal 20 dic 1994
Pubblicazione di rapporti Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all', oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-205