Convenzione›Sez. 3
Art. 203
Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo
In vigore dal 20 dic 1994
Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a:
a) concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati;
e
b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-203