ConvenzioneSez. 3

Art. 203

Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo

In vigore dal 20 dic 1994
Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a: a) concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati; e b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-203

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Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo (Art. 203 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo