Convenzione›Sez. 5
Art. 208
Inquinamento provocato da attività relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale
In vigore dal 20 dic 1994
Inquinamento provocato da attività relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale
1. Gli Stati costieri adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato direttamente o indirettamente da attività relative al fondo marino soggette alla loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture sotto la loro giurisdizione in virtù degli .
2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.
3. Tali leggi, regolamenti e misure non debbono essere meno efficaci di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate a livello internazionale.
4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche in questo senso, agli opportuni livelli regionali.
5. Gli Stati, operando in particolare attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di periodica revisione, se necessario.
Storico versioni
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