ConvenzioneSez. 5

Art. 212

Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica

In vigore dal 20 dic 1994
Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica 1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino di origine atmosferica o transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo sotto la loro sovranità e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea. 2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento. 3. Gli Stati, operando particolarmente attraverso le organizzazioni internazionali competenti o una conferenza diplomatica, si impegnano per adottare a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-212

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Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica (Art. 212 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo