ConvenzioneSez. 6

Art. 214

Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare.

In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all', ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attività connesse con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-214

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare. (Art. 214 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo