Convenzione›Sez. 6
Art. 214
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare.
In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare.
Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all', ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attività connesse con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli .
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-214