Convenzione›Sez. 5
Art. 210
Inquinamento da immissione
In vigore dal 20 dic 1994
Inquinamento da immissione
1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da immissione.
2. Gli Stati adottano qualsiasi altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.
3. Tali leggi, regolamenti e misure assicurano che l'immissione non sia effettuata senza l'autorizzazione delle competenti autorità statali.
4. Gli Stati operando di preferenza attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, si adoperano per stabilire, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento da immissione. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di revisione periodica, se necessario.
5. Non è possibile effettuare alcuna immissione all'interno del mare territoriale e della zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale, senza la preventiva esplicita autorizzazione dello Stato costiero, che ha il diritto di consentire, disciplinare e controllare l'immissione dopo aver debitamente esaminato la questione con gli Stati che, in ragione della propria posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative.
6. Le leggi, regolamenti e misure adottate in ambito nazionale per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento, debbono avere efficacia non inferiore rispetto alla normativa a carattere mondiale.
Storico versioni
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