ConvenzioneSez. 4

Art. 206

Accertamento degli effetti potenziali delle attività

In vigore dal 20 dic 1994
Accertamento degli effetti potenziali delle attività Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi dobbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-206

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Accertamento degli effetti potenziali delle attività (Art. 206 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo