Art. 206 · Accertamento degli effetti potenziali delle attività
ConvenzioneSez. 4

Art. 206

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Accertamento degli effetti potenziali delle attività

In vigore dal 20 dic 1994
Accertamento degli effetti potenziali delle attività Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi dobbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-206