Convenzione›Sez. 5
Art. 207
Inquinamento da fonti terrestri
In vigore dal 20 dic 1994
Inquinamento da fonti terrestri
1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.
2. Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.
3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo nell'ambito regionale pertinente.
4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialità economiche degli Stati in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico.
Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessità.
5. Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto è possibile, l'immissione nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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