ConvenzioneSez. 5

Art. 207

Inquinamento da fonti terrestri

In vigore dal 20 dic 1994
Inquinamento da fonti terrestri 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale. 2. Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo nell'ambito regionale pertinente. 4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialità economiche degli Stati in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessità. 5. Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto è possibile, l'immissione nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-207

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Inquinamento da fonti terrestri (Art. 207 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo