Convenzione›Parte XII
Art. 200
Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni
In vigore dal 20 dic 1994
Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni
Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi, intraprendere programmi di ricerca scientifica e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento dell'ambiente marino. Fanno il possibile per partecipare attivamente a programmi regionali e mondiali volti all'acquisizione delle conoscenze necessarie per determinare la natura e l'estensione dell'inquinamento, che vi e ' esposto, i movimenti di esso, i rischi che comporta e i rimedi possibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-200