Convenzione›Parte XII
Art. 196
Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove
In vigore dal 20 dic 1994
Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove
1. Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose.
2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-196