ConvenzioneParte XII

Art. 193

Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-193

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Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali (Art. 193 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo