Convenzione›Parte XII
Art. 193
Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-193