Convenzione›Sez. 5
Art. 189
Limitazione di competenza per ciò che riguarda le decisioni dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Limitazione di competenza per ciò che riguarda le decisioni dell'Autorità
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorità, dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non può in alcun caso sostituire la propria discrezionalità a quella dell'Autorità. Senza pregiudizio nei confronti dell', quando essa esercita la competenza riconosciutale dall', la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformità alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorità e non può dichiarare l'invalidità di tali norme, regolamenti o procedure. La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorità in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonché a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e così anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtù della presente Convenzione.
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