Convenzione
Art. 185
Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro
In vigore dal 20 dic 1994
Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro
1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte può, su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualità di membro.
2. Nessuna decisione può essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-185