Convenzione

Art. 185

Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro

In vigore dal 20 dic 1994
Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro 1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte può, su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualità di membro. 2. Nessuna decisione può essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-185

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Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro (Art. 185 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo