ConvenzioneSez. 5

Art. 190

Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati

In vigore dal 20 dic 1994
Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati 1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l' riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali. 2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all', c), lo Stato convenuto può richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto può farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-190

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Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati (Art. 190 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo