Convenzione›Parte XII
Art. 195
Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro
Nell'adottare misure per prevenire ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-195