ConvenzioneParte XII

Art. 195

Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro Nell'adottare misure per prevenire ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-195

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Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro (Art. 195 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo