Convenzione›Parte XII
Art. 192
Obbligo generale
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo generale
Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-192