ConvenzioneParte XII

Art. 192

Obbligo generale

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo generale Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-192

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Obbligo generale (Art. 192 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo