ConvenzioneSez. 5

Art. 188

Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio

In vigore dal 20 dic 1994
Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio 1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all', a) possono essere sottoposte: a) ad una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o b) ad una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all' dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia. 2. a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all', c), i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione. Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attività condotte nell'Area, tale questione è rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini. b) Se all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione è subordinata alla decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera. c) Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformità alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che può essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-188

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Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio (Art. 188 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo