Convenzione
Art. 184
Sospensione del diritto di voto
In vigore dal 20 dic 1994
Sospensione del diritto di voto
Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorità non può partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, può autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza è dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-184