Convenzione

Art. 184

Sospensione del diritto di voto

In vigore dal 20 dic 1994
Sospensione del diritto di voto Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorità non può partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, può autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza è dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-184

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Sospensione del diritto di voto (Art. 184 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo