Convenzione

Art. 179

Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro

In vigore dal 20 dic 1994
Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro Le proprietà ed i beni dell'Autorità, dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-179

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Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro (Art. 179 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo