Convenzione
Art. 179
Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro
In vigore dal 20 dic 1994
Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro
Le proprietà ed i beni dell'Autorità, dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-179