Convenzione

Art. 178

Immunità dalla giurisdizione

In vigore dal 20 dic 1994
Immunità dalla giurisdizione L'Autorità, così come le sue proprietà ed i suoi beni, gode dell'immunità dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorità vi rinunci espressamente in casi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-178

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo