Convenzione
Art. 178
Immunità dalla giurisdizione
In vigore dal 20 dic 1994
Immunità dalla giurisdizione
L'Autorità, così come le sue proprietà ed i suoi beni, gode dell'immunità dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorità vi rinunci espressamente in casi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-178