Convenzione

Art. 173

Spese dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Spese dell'Autorità 1. Le contribuzioni di cui all', a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorità fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 2. Le risorse finanziarie dell'Autorità servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorità stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all', a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro: a) essere divisi conformemente all' ed all', g); b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'; c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all' ed all', l).
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-173

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Spese dell'Autorità (Art. 173 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo