Convenzione
Art. 173
Spese dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Spese dell'Autorità
1. Le contribuzioni di cui all', a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorità fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese.
2. Le risorse finanziarie dell'Autorità servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorità stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all', a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro:
a) essere divisi conformemente all' ed all', g);
b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all';
c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all' ed all', l).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-173