Convenzione

Art. 171

Risorse finanziarie dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Risorse finanziarie dell'Autorità Le risorse finanziarie dell'Autorità comprendono: a) le contribuzioni dei membri dell'Autorità fissate conformemente all', e); b) i fondi che l'Autorità percepisce in applicazione dell' dell'Allegato III relativamente alle attività condotte nell'Area; c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all' dell'Allegato IV; d) le somme prese in prestito in applicazione dell'; e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all', di cui la Commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-171

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Risorse finanziarie dell'Autorità (Art. 171 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo