Convenzione
Art. 171
Risorse finanziarie dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Risorse finanziarie dell'Autorità
Le risorse finanziarie dell'Autorità comprendono:
a) le contribuzioni dei membri dell'Autorità fissate conformemente all', e);
b) i fondi che l'Autorità percepisce in applicazione dell' dell'Allegato III relativamente alle attività condotte nell'Area;
c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all' dell'Allegato IV;
d) le somme prese in prestito in applicazione dell';
e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri
soggetti; e
f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all', di cui la Commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-171