Art. 171 · Risorse finanziarie dell'Autorità
Convenzione

Art. 171

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Risorse finanziarie dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Risorse finanziarie dell'Autorità Le risorse finanziarie dell'Autorità comprendono: a) le contribuzioni dei membri dell'Autorità fissate conformemente all', e); b) i fondi che l'Autorità percepisce in applicazione dell' dell'Allegato III relativamente alle attività condotte nell'Area; c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all' dell'Allegato IV; d) le somme prese in prestito in applicazione dell'; e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all', di cui la Commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-171