Convenzione
Art. 174
Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti
In vigore dal 20 dic 1994
Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti
1. L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti.
2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell', f).
3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità.
4) Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-174