Convenzione

Art. 174

Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti

In vigore dal 20 dic 1994
Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti 1. L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell', f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità. 4) Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-174

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Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti (Art. 174 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo