Art. 174 · Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti
Convenzione

Art. 174

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Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti

In vigore dal 20 dic 1994
Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti 1. L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell', f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità. 4) Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-174