Convenzione

Art. 172

Bilancio annuale dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Bilancio annuale dell'Autorità Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorità e lo presenta al Consiglio. Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell', h).
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-172

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Bilancio annuale dell'Autorità (Art. 172 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo