Convenzione

Art. 175

Verifica annuale della contabilità

In vigore dal 20 dic 1994
Verifica annuale della contabilità I rapporti, libri e conti dell'Autorità, ivi comprese le sue posizioni finanziarie, sono verificati ogni anno da un controllore indipendente designato dall'Assemblea.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-175

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Verifica annuale della contabilità (Art. 175 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo