Convenzione

Art. 180

Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria

In vigore dal 20 dic 1994
Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria Le proprietà ed i beni dell'Autorità sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-180

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Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria (Art. 180 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo