Convenzione
Art. 181
Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità
1. Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili, ovunque essi si trovino.
2. I dati di proprietà industriale, le informazioni coperte da segreto industriale informazioni similari così come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico.
3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorità, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-181