Convenzione

Art. 181

Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità 1. Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili, ovunque essi si trovino. 2. I dati di proprietà industriale, le informazioni coperte da segreto industriale informazioni similari così come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico. 3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorità, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-181

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Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità (Art. 181 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo