Convenzione
Art. 182
Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità
I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e così anche il Segretario generale e il personale dell'Autorità godono sul territorio di ogni Stato contraente:
a) dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorità, a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare:
b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalità di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.
Storico versioni
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