Convenzione

Art. 182

Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e così anche il Segretario generale e il personale dell'Autorità godono sul territorio di ogni Stato contraente: a) dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorità, a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare: b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalità di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-182

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità (Art. 182 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo