Convenzione

Art. 167

Personale dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Personale dell'Autorità 1. Il personale dell'Autorità comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorità ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative. 2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale è la necessità di assicurare all'Autorità i servizi di persone che posseggano i più alti livelli di efficienza, di competenza e di integrità. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la più vasta base geografica possibile. 3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalità di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-167

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Personale dell'Autorità (Art. 167 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo