Convenzione

Art. 164

La Commissione di pianificazione economica

In vigore dal 20 dic 1994
La Commissione di pianificazione economica 1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attività minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale. Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area. 2. La Commissione: a) propone, su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attività condotte nell'Area; b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori così come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo; c) esamina qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all', h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio le suggerimenti appropriate; d) propone al Consiglio, affinché lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall', un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attività condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-164

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La Commissione di pianificazione economica (Art. 164 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo