Convenzione

Art. 166

Il Segretariato

In vigore dal 20 dic 1994
Il Segretariato 1. Il Segretariato dell'Autorità comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorità. 2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed è rieleggibile. 3. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell'Autorità e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui è incaricato da detti organi. 4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Autorità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-166

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Il Segretariato (Art. 166 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo