Convenzione
Art. 166
Il Segretariato
In vigore dal 20 dic 1994
Il Segretariato
1. Il Segretariato dell'Autorità comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorità.
2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell'Autorità e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui è incaricato da detti organi.
4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Autorità.
Storico versioni
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