Art. 166 · Il Segretariato
Convenzione

Art. 166

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Il Segretariato

In vigore dal 20 dic 1994
Il Segretariato 1. Il Segretariato dell'Autorità comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorità. 2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed è rieleggibile. 3. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell'Autorità e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui è incaricato da detti organi. 4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Autorità.
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