Convenzione

Art. 169

Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.

In vigore dal 20 dic 1994
Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. 1. Per le questioni di competenza dell'Autorità, il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. 2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtù del numero 1 può designare dei rappresentanti che partecipano, in qualità di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorità conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati. 3. Il Segretario generale può far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorità.
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Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. (Art. 169 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo