Convenzione
Art. 169
Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.
In vigore dal 20 dic 1994
Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.
1. Per le questioni di competenza dell'Autorità, il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtù del numero 1 può designare dei rappresentanti che partecipano, in qualità di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorità conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati.
3. Il Segretario generale può far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorità.
Storico versioni
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