Art. 167 · Personale dell'Autorità
Convenzione

Art. 167

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Personale dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Personale dell'Autorità 1. Il personale dell'Autorità comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorità ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative. 2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale è la necessità di assicurare all'Autorità i servizi di persone che posseggano i più alti livelli di efficienza, di competenza e di integrità. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la più vasta base geografica possibile. 3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalità di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
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