Art. 172 · Bilancio annuale dell'Autorità
Convenzione

Art. 172

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Bilancio annuale dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Bilancio annuale dell'Autorità Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorità e lo presenta al Consiglio. Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell', h).
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-172