Art. 198 · Notifica di danni imminenti o in atto
ConvenzioneParte XII

Art. 198

254 / 455

Notifica di danni imminenti o in atto

In vigore dal 20 dic 1994
Notifica di danni imminenti o in atto Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-198